Ordinanza — n. 27358/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCI DANIELA nato a PISA il 30/03/1970 MANNUCCI MANUEL nato a LIVORNO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Bacci Daniela e Mannucci Manuel; ritenuto che i motivi di ricorso della Bacci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e G) oltre che della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCI DANIELA nato a PISA il 30/03/1970 MANNUCCI MANUEL nato a LIVORNO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Bacci Daniela e Mannucci Manuel; ritenuto che i motivi di ricorso della Bacci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e G) oltre che della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così