Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27358/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27358/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCI DANIELA nato a PISA il 30/03/1970 MANNUCCI MANUEL nato a LIVORNO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Bacci Daniela e Mannucci Manuel; ritenuto che i motivi di ricorso della Bacci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e G) oltre che della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCI DANIELA nato a PISA il 30/03/1970 MANNUCCI MANUEL nato a LIVORNO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Bacci Daniela e Mannucci Manuel; ritenuto che i motivi di ricorso della Bacci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e G) oltre che della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così