Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27356/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27356/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morabito Giovanni; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il ricorrente rappresenta l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, non anche, come possibile e quindi necessario, in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 s. della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il ricorrente rappresenta l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, non anche, come possibile e quindi necessario, in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo termini di ricorso tempestività dell'inoltro estensione della procedura notifica tardiva dei difetti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morabito Giovanni; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il ricorrente rappresenta l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, non anche, come possibile e quindi necessario, in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso