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Ordinanza — n. 27354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defects and lack of statutory grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Piredda Luca inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had imposed a sentence based on a settlement agreement, but the appellant argued for procedural nullity and lack of reasoning regarding non-punishment. The Court ruled that under the new procedural code, appeals against settlement-based sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general defects in reasoning or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a settlement are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning or motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement agreement procedural nullity defect lack of reasoning grounds Italian criminal procedure code altri reati sanzioni pecuniarie recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 444 cod.proc.pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 15/12/2021, applicava nei confronti di Piredda Luca la pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod.proc.pen
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità nonché mancanza di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235).
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDA LUCA nato a LAMEZIA TERME il 05/07/1983 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOato av vTpar , udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; )N`

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 15/12/2021, applicava nei confronti di Piredda Luca la pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 640, 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità nonché mancanza di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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