Italian Court dismisses appeal against attempted robbery conviction citing lack of medical evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted robbery against Ajib Choib alias Chouaib. The defense argued for leniency due to missing medical certificates, lack of surveillance footage, and insufficient violence, but the court emphasized the credibility of the victim and the physical assault. The decision affirmed that sentencing discretion regarding mitigating factors and recidivism falls within the trial judge's authority and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the penalty or the application of mitigating circumstances, as these fall within the discretionary power of the trial judge and are not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJIB CHOIB ALIAS CHOUAIB nato il 25/12/1999 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 dicembre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Atia Bilal e Ajib Choib alias Chouaib erano stati condannati per il reato di tentata rapina. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Ajib, eccependo che la Corte di appello si era limitata a ribadire la credibilità della persona offesa Dieng ed a valorizzare le dichiarazioni parzialmente contrastanti degli imputati, non considerando l'assenza di un certificato medico attestante le lesioni subite, l'assenza di testimoni malgrado i fatti fossero avvenuti in una zona centrale di Milano e la mancata acquisizione delle telecamere di sorveglianza del supermercato. 1.2 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui non aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., con una motivazione del tutto illogica, valutando erroneamente l'entità della violenza esercitata e non valorizzando l'estrema tenuità del profitto. 1.3 II difensore rileva che nell'atto di appello era stata chiesta la riduzione della pena per il tentativo nel massimo legale, ma la Corte di appello aveva compiuto una valutazione che nulla aveva a che vedere con il motivo di doglianza. 1.4 Il difensore lamenta che la recidiva era stata applicata sul solo rilievo dell'esistenza di un precedente penale e che non erano state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; inoltre, la sentenza impugnata si era discostata di un anno dai minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato l'attendibilità della persona offesa Dieng, addetto alla sicurezza del supermercato, che non aveva alcun motivo per accusare falsamente gli imputati di avere asportato merce, e le contraddittorie dichiarazioni degli imputati, che hanno negato il furto della merce, malgrado nel marsupio di Ajib fosse stata trovata parte della merce (pag.5 sentenza impugnata). 1.2 Relativamente alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,si deve ribadire che "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01); tale è il caso in esame, in cui la Corte di appello ha rilevato la gravità della condotta, realizzata colpendo con pugni al volto la persona offesa Dieng. 1.3 Quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha indicato in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen (vedi pag. 12 della sentenza impugnata), sia per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti che per ciò che attiene alla ritenuta recidiva; quanto alla riduzione per il tentativo, la determinazione della misura della riduzione di pena tra il minimo e il massimo rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav