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Ordinanza — n. 27348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AABD SALAHEDDINE nato il 03/01/1984 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Aabd Salaheddine; rilevato che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale errore nella commisurazione della pena sanzioni penali proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AABD SALAHEDDINE nato il 03/01/1984 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Aabd Salaheddine; rilevato che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il