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Ordinanza — n. 27347/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds not meeting Article 448 c.p.p. requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Pagano inadmissible de plano. Pagano challenged the preliminary judge's application of a settled sentence for robbery and attempted theft with snatching, arguing defects in reasoning and legal qualification. The court rejected these grounds because the appeal was overly generic and failed to specifically address the imputations regarding the violence directed solely at the property versus the victim's injuries.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; An appeal must be specific and grounded in the facts of the case; generic complaints that do not reference the specific imputations or fail to distinguish between the nature of the violence directed at the object versus the person are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 448 c.p.p. settled sentence theft with snatching procedural de plano legal qualification rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMELO nato a CATANIA il 19/12/1985 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAtato avviso alle parti; l, udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pagano Carmelo; rilevato che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della rapina, asseritamente integrante gli estremi del reato di furto con strappo; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., attesa la estrema genericità della doglianza, che non tiene conto neppure delle imputazioni (il ricorrente, secondo il quale l'azione violenta posta in essere sarebbe stata diretta soltanto sulla cosa della quale l'imputato si voleva impossessare, non considera, infatti, di avere contestualmente chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata anche per le lesioni personali cagionate alla vittima con la predetta condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso