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Ordinanza — n. 27344/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27344/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILA VASILICA CRISTINEL nato il 28/04/1979 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mihaila Vasilica Cristinel; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (ora, comma quarto) cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo (ora, comma quarto) cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione commisurazione della pena minorile scemata imputabilità soppressione delle rendite di invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILA VASILICA CRISTINEL nato il 28/04/1979 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mihaila Vasilica Cristinel; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (ora, comma quarto) cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17