Ordinanza — n. 27342/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magliano Pier Carlo; ritenuto che i motivi di ricorso che sollecitano il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e contestano la qualificazione giuridica dei fatti accertati non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità, non anche come possibile, e quindi necessario, in appello; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il ricorrente rappresenta conclusivamente l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e senza alcun riferimento fattuale, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione - se sollecitata in termini specifici - comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata ancora una volta proposta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e contestano la qualificazione giuridica dei fatti accertati non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità, non anche come possibile, e quindi necessario, in appello; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il ricorrente rappresenta conclusivamente l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e senza alcun riferimento fattuale, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione - se sollecitata in termini specifici - comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata ancora una volta proposta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magliano Pier Carlo; ritenuto che i motivi di ricorso che sollecitano il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e contestano la qualificazione giuridica dei fatti accertati non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità, non anche come possibile, e quindi necessario, in appello; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il ricorrente rappresenta conclusivamente l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e senza alcun riferimento fattuale, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione - se sollecitata in termini specifici - comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata ancora una volta proposta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec