Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints not permitted in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Diana Dragutinovic's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The Court rejected this because the appeal contained only mere factual complaints and did not raise new legal issues suitable for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC DIANA nato a TORINO il 01/10/1997 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dragutinovic Diana; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/