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Ordinanza — n. 27340/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27340/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYKA LUAN nato il 12/03/1978 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 18/03/2019 assolvendo Hyka Luan, ed ha invece confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73, comma ibis, DPR n. 309/1990 rideterminando il trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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scemata imputabilità partecipazione al reato difetto di motivazione prova del dolo elemento soggettivo inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 18/03/2019 assolvendo Hyka Luan, ed ha invece confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
ricorre per cassazione il difensore lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 648 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYKA LUAN nato il 12/03/1978 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 18/03/2019 assolvendo Hyka Luan, ed ha invece confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73, comma ibis, DPR n. 309/1990 rideterminando il trattamento sanzionatorio;

2. ricorre per cassazione il difensore lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.; rileva, infatti, che i giudici di merito hanno ritenuto la sua penale responsabilità per la ricettazione dell'escavatore fondandosi sulla disponibilità del locale di un capannone al cui interno era stato rinvenuto dello stupefacente riferibile a lui ed al correo che tuttavia è stato assolto dal delitto in esame; aggiunge che nessuna motivazione è stata resa sul profilo della consapevolezza della provenienza illecita del mezzo.

3. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla - peraltro non contestata - disponibilità del bene ricettato laddove non era stata sollevata alcuna censura in merito all'elemento soggettivo valendo in ogni caso il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass.

Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A