Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27338/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances. The defense argued for a violation of procedural rules regarding the omission of these circumstances, but the court found no defect in the lower judges' reasoning. The decision rests on the principle that a single decisive factor regarding the offender's personality or the crime's severity is sufficient to deny mitigation without listing every favorable element.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The lower court's refusal of general mitigating circumstances is not subject to review in cassation if the decision is non-contradictory and references at least one decisive element from the statutory list regarding the offender or the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
general mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility lack of motivation procedural violation cassation review standard condono delle spese procedurali attenuazione della pena rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 11/03/2015, nei confronti di RAMAGLIA Mauro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAGLIA MAURO nato a NAPOLI il 30/10/1964 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 11/03/2015, nei confronti di RAMAGLIA Mauro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; a seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria con la quale insisteva nei motivi presentati.

Il motivo è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla gravità dei fatti e sottolineando la mancanza di elementi favorevoli di valutazione e nonché la circostanza che il trattamento sanzionatorio individuato dal giudice di primo grado fosse già stato benevolmente fissato (v. pag. 3 della sentenza impugnata), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d