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Ordinanza — n. 27334/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27334/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANDREA ANTONIO nato a MESSINA il 14/03/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Giordano Andrea Antonio; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. della sentenza impugnata); considerato, peraltro, che il ricorrente si disinteressa del tutto del danno alla persona arrecato dall'accertata rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. della sentenza impugnata); considerato, peraltro, che il ricorrente si disinteressa del tutto del danno alla persona arrecato dall'accertata rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante infrazione privilegiata aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina obbligo di ridurre il danno risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANDREA ANTONIO nato a MESSINA il 14/03/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Giordano Andrea Antonio; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. della sentenza impugnata); considerato, peraltro, che il ricorrente si disinteressa del tutto del danno alla persona arrecato dall'accertata rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1