Italian Court dismisses appeal against conviction for computer fraud and money laundering due to inadmissibility of generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Valentino Albano inadmissible, ordering him to pay court costs. Albano argued that the Court of Appeal's reasoning was incomplete regarding witness testimony, the credibility of his version, and the identity of his alleged accomplices, as well as the application of statutory aggravating circumstances. The Court rejected these claims, citing established jurisprudence that generic grievances lacking specific factual rebuttal or logical inconsistency do not constitute valid grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic, repetitive, or fail to demonstrate a specific violation of law or a logical flaw in the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GERARDO VALENTINO nato a TORINO 11 14/02/1974 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto Gerardo Valentino Albano responsabile dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto, truffa, riciclaggio e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 3 di reclusione d Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con la confisca delle somme di denaro o altri beni ed utilità sino a concorrenza di Euro 195.959,12 e lo aveva assolto con riguardo agli altri episodi;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'Albano lamentando: 2.1 carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata: segnala che la Corte ha reso una motivazione incompleta con riguardo alle questioni sollevate dalla difesa con particolare riferimento alla valenza attribuita alla deposizione dello 3ohannesen, alla valutazione di inattendibilità della versione dell'imputato ed al mancato accertamento della identità di coloro per conto dei quali egli avrebbe agito. I rilievi formulati con il motivo riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte (cfr., pagg. 13-15 dell'atto di appello), esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass.
Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). D'altra parte, è noto che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass.
Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri). 2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 4 della legge 146 del 2006 e vizio di motivazione sulla mancata esclusione di detta aggravante: rileva che la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame articolato sulla sussistenza della aggravante della transnazionalità con motivazione carente e limitata al richiamo di alcune massime di giurisprudenza; sottolinea come fosse stato dedotto non vi era prova della consapevolezza, in capo all'Albano, di far parte ovvero di contribuire alla operatività di un gruppo organizzato con cui in realtà non aveva alcun rapporto.
Anche questo secondo motivo è generico non avendo la difesa considerato la articolata e puntuale risposta fornita dalla Corte territoriale all'analogo motivo di censura articolato con l'atto di appello avendo i giudici del gravame di merito dato conto dell'esistenza di un gruppo organizzato composto da soggetti operanti in vari paesi. Soltanto per completezza, peraltro, va ribadito che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 5241 del 15/10/2020, El Shazly Soliman, Rv. 280645 - 02). 2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 81, 69 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sugli aumenti operati per la continuazione e per le ritenute aggravanti: rileva che la sentenza impugnata non ha dato conto del pur ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice nella commisurazione del trattamento sanzionatorio che deve essere tuttavia ancorato ad un onere motivazionale che renda ragione delle scelte operate.
E' sufficiente rilevare, sul punto, che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 2.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 69 cod. pen., 4 I. 146 del 2006 e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento: rileva che la aggravante della transnazionalità, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, non riveste natura privilegiata con correlativo divieto di bilanciamento che non si giustificherebbe con riferimento alla natura della attività asseritamente svolta dall'Albano.
Il motivo è manifestamente infondato poiché la aggravante della transnazionalità è di natura "privilegiata" con divieto di prevalenza o equivalenza delle concorrenti attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen. (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Cena Arturo, Rv. 282096 - 01) laddove la pena base era stata fissata nel minimo e gli aumenti erano stati a loro volta minimali; e non è ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass.
Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu