Ordinanza — n. 27331/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO ROCCO nato a BARI il 27/01/1966 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIpartfl udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari, in conformità e condividendo l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., ha confermato nel merito e sulla responsabilità la sentenza del GIP del capoluogo pugliese resa nei confronti di Rocco De Giglio per i reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, 61, n. 10 c.p.; 110, 61, n. 2, 337, 339 cod. pen.; 582, 585, 576, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 61, n. 2 e 10 c.p.; 110 e 648 cod. pen..; 4 I. n. 110/1975; 110, 81, comma 2, 624 bis, comma 1, 625, comma 1, n. 5 cod. pen.; 56, 110, 624 bis, comma 1, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; ha rideterminato la pena finale nei termini convenuti di anni 5 di reclusione ed Euro 1.940 di multa con le conseguenti determinazioni in punto di pene accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO ROCCO nato a BARI il 27/01/1966 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIpartfl udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari, in conformità e condividendo l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., ha confermato nel merito e sulla responsabilità la sentenza del GIP del capoluogo pugliese resa nei confronti di Rocco De Giglio per i reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, 61, n. 10 c.p.; 110, 61, n. 2, 337, 339 cod. pen.; 582, 585, 576, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 61, n. 2 e 10 c.p.; 110 e 648 cod. pen..; 4 I. n. 110/1975; 110, 81, comma 2, 624 bis, comma 1, 625, comma 1, n. 5 cod. pen.; 56, 110, 624 bis, comma 1, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; ha rideterminato la pena finale nei termini convenuti di anni 5 di reclusione ed Euro 1.940 di multa con le conseguenti determinazioni in punto di pene accessorie.
2. ricorre per cassazione il difensore di Rocco De Giglio lamentando violazione di legge con riguardo alla entità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. è impugnabile in questa sede soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in