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Ordinanza — n. 27328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAMMOLENTI ALESSANDRO nato a SIDERNO il 22/03/1981 FUDA ANTONIO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 26/10/1999 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Mammolenti Alessandro e Fuda Antonio Giuseppe; ritenuto che i motivi di ricorso del Mammolenti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (primi tre motivi) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 ss. della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.); ritenuto che i motivi di ricorso del Fuda, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (asseritamente improcedibile e non configurabile) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 62-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ss. della sentenza impugnata, quanto alla procedibilità ed agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; pag. 8 s. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie scemata imputabilità perseguimento penale per truffa attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAMMOLENTI ALESSANDRO nato a SIDERNO il 22/03/1981 FUDA ANTONIO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 26/10/1999 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Mammolenti Alessandro e Fuda Antonio Giuseppe; ritenuto che i motivi di ricorso del Mammolenti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (primi tre motivi) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 ss. della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.); ritenuto che i motivi di ricorso del Fuda, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (asseritamente improcedibile e non configurabile) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 62-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ss. della sentenza impugnata, quanto alla procedibilità ed agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; pag. 8 s. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.