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Ordinanza — n. 27327/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Marouane Abdelali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of a mitigating circumstance and the exclusion of recidivism, arguing errors in legal motivation. The court ruled that these grounds constituted only factual complaints or repetitive criticisms already addressed by the trial judge, which are not permissible in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 6 c.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or repetitive criticisms of the lower court's reasoning already adequately examined.

Parole chiave

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legality proceeding admissibility factual complaints inadmissible recidivism exclusion review mitigating circumstance denial Italian Supreme Court appeal condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, comma 1, n. 6 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROUANE ABDELALI nato il 25/11/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; , esaminato il ricorso di Marouane Abdelali; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e della mancata esclusione della contestata recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17