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Ordinanza — n. 27326/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27326/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI JODY nato a MANTOVA il 23/12/1984 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ) E IN DIRITTO Il tribunale di Mantova - sezione G.I.P./G.U.P.-, con sentenza in data 11 marzo 2021, applicava nei confronti di Fumagalli Jody la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione, ex artt. 606, co. 1 lett. B c.p.p. e 448, co. 2bis cod.proc.pen., per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen.- Illegalità della pena. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 646 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione, ex artt. 606, co. 1 lett. B c.p.p. e 448, co. 2bis cod.proc.pen., per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen.- Illegalità della pena. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale esecuzione della pena detentiva sostitutiva controllo della commisurazione della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
E IN DIRITTO Il tribunale di Mantova - sezione G.I.P./G.U.P.-, con sentenza in data 11 marzo 2021, applicava nei confronti di Fumagalli Jody la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art.
art. 646 cod.pen
444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI JODY nato a MANTOVA il 23/12/1984 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; )

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il tribunale di Mantova - sezione G.I.P./G.U.P.-, con sentenza in data 11 marzo 2021, applicava nei confronti di Fumagalli Jody la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione, ex artt. 606, co. 1 lett. B c.p.p. e 448, co. 2bis cod.proc.pen., per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen.- Illegalità della pena. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza del motivo. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nessuna di tali censure emerge nel caso di specie, trattandosi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di pena rientrante nei canoni normativi, e dunque non illegale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.