Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints not allowed in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Alaimo Pascal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, arguing the lower court's reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances or repeated arguments already properly examined by the trial judge, which are not admissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; Appeals to the Supreme Court based on mere factual complaints or repetitive arguments regarding the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible as they do not raise points of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO PASCAL nato il 30/11/1975 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alaimo Pascal; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/