Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to address appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and failure to specifically address the appellate court's reasoning. The appellant argued that the violent conduct did not exceed the limits of exercising one's own rights, but the court found the petition lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is formulated in generic terms without specifically addressing the reasoning of the decision under review or indicating the factual elements supporting the grievances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTOVEANU VETUTA nato il 01/12/1987 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Forlì, in data 22 gennaio 2020, aveva riconosciuto IWW2 Cotoveanu Vetuta responsabile del delitto di estorsione (capo A), rapina (capo B), tentata estorsione (capo C), furto con strappo consumato (capo D) e tentato (capo E), e la aveva condannata alla pena di giustizia; in particolare, la Corte ha riqualificato il fatto di cui al capo B) in termini di estorsione e quello di cui al capo D) quale furto con destrezza ed ha rideterminato la pena in termini conseguenti;
2. ricorre per cassazione il difensore della Cotoveanu lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del reato di cui al capo A) dell'imputazione come estorsione, in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: rileva che la condotta violenta o minacciosa non si è estrinsecata in termini tali da annichilire la capacità di reazione della vittima così travalicando i limiti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e limitato ad una petizione di principio senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. L'inammissibilità del ricorso va rilevata anche con riferimento alla "novità" della questione pur genericamente sollevata in questa sede laddove con l'atto di appello la difesa aveva invocato la riqualificazione del fatto di cui al capo A) in termini di truffa aggravata e non già, come ora, nel diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In entrambi i casi, tuttavia, la sollecitata riqualificazione dovrebbe passare per una rilettura degli elementi fattuali acquisiti al processo e che non è praticabile e consentita in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.