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Ordinanza — n. 27321/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for inadmissibility under new procedural law and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for an error in legal application and insufficient reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the new procedural law restricts appeals against sentencing to specific grounds, excluding defects in the reasoning of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding defects in the reasoning of the judgment which are now inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing inadmissibility of appeal procedural law reform defect in reasoning court costs and fine abbandono del procedimento per truffa motivi di revisione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena - pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella - al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 9/03/2021, applicava nei confronti di HUDOROVICH Fardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.640, 494, 477 e 482 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: errata applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH FARDI nato a VAPRIO D'ADDA il 08/08/1996 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di CUNEOato avviso alleparti; r- r udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; kr‘,'

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 9/03/2021, applicava nei confronti di HUDOROVICH Fardi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.640, 494, 477 e 482 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: errata applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.. I motivi sono inammissibili. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena - pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella - al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.