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Ordinanza — n. 27320/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27320/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA GIOVANNI nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/03/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIt212yyjsoalle_p_artà udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in conformità e condividendo l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599b1s cod. proc. pen., ha confermato nel merito e sulla responsabilità la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata resa in data 14.04.2021 nei confronti di Giovanni Della Monica rideterminando la pena finale nei termini convenuti di anni 2 di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 500 comma 4 cod. proc. pen, art. 599bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27320/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa e, ancora, Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n. 8058, Di Stefano ed altri, secondo cui nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.).

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie cognizione del ricorso per cassazione decisione monitoria concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Della Monica lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen
avendo la Corte territoriale vagliato la insussistenza delle condizioni per addivenire al proscioglimento del ricorrente sulla scorta di un erronea considerazione della prova dichiarativa acquisita in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen..
art. 599bis cod. proc. pen
Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA GIOVANNI nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/03/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIt212yyjsoalle_p_artà udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in conformità e condividendo l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599b1s cod. proc. pen., ha confermato nel merito e sulla responsabilità la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata resa in data 14.04.2021 nei confronti di Giovanni Della Monica rideterminando la pena finale nei termini convenuti di anni 2 di reclusione;

2. ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Della Monica lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale vagliato la insussistenza delle condizioni per addivenire al proscioglimento del ricorrente sulla scorta di un erronea considerazione della prova dichiarativa acquisita in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa e, ancora, Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n. 8058, Di Stefano ed altri, secondo cui nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammen