Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissibility due to waived grounds and improper penalty complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants against a settlement-based appellate judgment inadmissible. The appellants argued for general lack of reasoning, arbitrary sentencing, and nullity due to missing charges, while the court noted the settlement agreement waived most grounds. The court ruled that complaints regarding the specific calculation of the penalty or the absence of a formal charge are inadmissible when parties have reached a settlement, as such issues fall outside the scope of permissible cassation grounds under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement judgments are inadmissible if they concern waived grounds, the specific determination of the agreed penalty absent illegality, or the qualification of facts, as the settlement implies a renunciation of further objections except for illegal sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOTTE GENNARO nato a NAPOLI il 13/02/1996 SOLIMENE CARMINE nato a NAPOLI il 27/04/2020 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIavviso allepartil udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in conformità e condividendo l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., ha confermato nel merito e sulla responsabilità la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa in data 17.12.2020 nei confronti di Gennaro Notte e di Carmine Solimene e, accogliendo la richiesta delle difese e del PG, ha ritenuto per Gennaro Notte la continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli, stimati più gravi, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.12.2019 pervenendo ad una pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 2.400 di multa; ha rideterminato la pena per Carmine Solimene in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;
2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 2.1.1 Gennaro Notte, con ricorso a firma dell'Avv. Mirella Baldascino, omessa, insufficiente o carente motivazione di cui lamenta il carattere del tutto generico; 2.1.2 Gennaro Notte, con ricorso a firma dell'Avv. Maurizio Capozzi, violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. poiché il calcolo della pena è il frutto di mero arbitrio e di un ragionamento illogico; 2.2 Carmine Solimene, con ricorso a firma dell'Avv. Giuliana Lombardi: 2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: segnala che la sentenza reca un capo di imputazione del tutto avulso dalla vicenda processuale esaminata con conseguente nullità del provvedimento impugnato; 2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..
3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.
Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.
Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa e, ancora, Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n. 8058, Di Stefano ed altri, secondo cui nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.).
Quanto alla prima censura articolata nel ricorso proposto nell'interesse del Solimene è sufficiente ribadire, al di là di ogni altra considerazione, che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 48348 del 29/09/2017, PG in proc.
Cappello ed altro, Rv. 271882 - 01).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore del