Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints not permitted in legitimacy review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by El Fard Abdellah inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court's reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances or merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if it is based on mere factual complaints or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARD ABDELLAH nato il 18/12/1994 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Fard Abdellah; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/