Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and rearguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ammar Wissem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Wissem challenged the lower court's findings on criminal responsibility, sentencing aggravations, and the denial of mitigating circumstances, arguing errors in fact-finding and legal application. The court rejected these grounds because they constituted mere expressions of dissatisfaction with facts or merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of complaints regarding factual findings or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMAR WISSEM nato il 14/04/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ammar Wissem; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle attenuanti generiche e, quoad poenam, della sospensione condizionale della pena irrogata, pari ad anni tre di reclusione), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s. della sentenza impugnata, quanto alla dichiarazione di responsabilità, ed in particolare all'attendibilità della p.o. ed alla configurazione della predetta aggravante; cfr. anche pag. 4 quanto alle residue doglianze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis