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Ordinanza — n. 27315/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere grievances not admissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Murolo Massimiliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the denial of a mitigating circumstance and the non-exclusion of recidivism, arguing errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints or repeated arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Art. 363-bis, c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere grievances regarding facts or merely reproduce arguments already sufficiently examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual grievances repetition of arguments mitigating circumstance denial recidivism exclusion attenuazione della pena restituzione speciale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Art. 363-bis, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/11/1979 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Murolo Massimiliano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e della mancata esclusione della contestata recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/