Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27314/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints not permitted in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Montella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing rationale, arguing that his late confession in the appellate stage should indicate repentance. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints unsuitable for review proceedings, which are limited to legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in review proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already examined by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
review proceedings admissibility factual complaints in cassation late confession merit sentencing rationale review procedural costs award istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA SALVATORE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 22/01/1978 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mantella Salvatore; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in particolare quanto al fatto che la tardiva confessione, intervenuta soltanto in appello, non è sintomatica di resipiscenza o meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17