Ordinanza — n. 27313/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 15/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maglione Vincenzo; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, perché il delitto di resistenza a p.u. sarebbe assorbito nella rapina, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, Di Maggio, Rv. 269502-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: sarebbe assorbito nella rapina, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, Di Maggio, Rv. 269502-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 15/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maglione Vincenzo; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, perché il delitto di resistenza a p.u. sarebbe assorbito nella rapina, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, Di Maggio, Rv. 269502-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0