Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in admissibility review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo De Mare's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. De Mare challenged the lower court's reasoning regarding charges of improper robbery and resistance to public authority, arguing the motivation was incorrect. The court rejected this because the appeal consisted solely of factual grievances and repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in admissibility proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARE VINCENZO nato a NAPOLI il 14/12/1988 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Mare Vincenzo; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina impropria e resistenza a p.u., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1