Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27311/2022 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal by third parties against preventive measures dismissed as remedy applies only to convicted persons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Paola Blasco's extraordinary appeal inadmissible, ruling that the statutory remedy under Article 625bis of the Criminal Procedure Code is exclusively reserved for convicted individuals. The appellant argued factual errors regarding the origin of funds used to purchase property, but the Court held that third parties and those subject to preventive measures lack standing to utilize this specific procedural tool. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625bis c.p.p.; The extraordinary appeal for material or factual error is a remedy strictly reserved for the convicted person and cannot be extended to subjects under preventive measures or interested third parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal preventive measures third party standing criminal procedure code factual error remedy property confiscation legal standing procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625bis c.p.p.
Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 3 Cost.
art. 625bis cod. proc. pen
Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen.
art. 3 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASCO PAOLA nato il 05/05/1992 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMArdzolnua_atil udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.6.2021 la VI Sezione Penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Caterina Dattilo, Antonio Blasco e Paola Blasco, quali terzi interessati, contro il provvedimento della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato il decreto con cui era stata applicata a Gaetano Blasco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque ed era stata disposta la confisca di beni mobili ed immobili intestati alla moglie Caterina Dattilo ed ai figli Antonio e Paola Blasco;

2. avverso al sentenza della VI Sezione propone ricorso straordinario Paola Blasco denunziando: 2.1 l'errore di fatto in ordine al motivo n. 5 dell'atto di integrazione al ricorso per cassazione del 12.2.2021; rileva che la Corte non ha preso in esame la doglianza articolata dalla difesa che non poteva nemmeno ritenersi implicitamente disattesa nel vaglio degli altri motivi; 2.2 l'errore di fatto in ordine al secondo motivo del ricorso per cassazione del .1.2021: rileva l'erroneità, in fatto, della affermazione secondo cui la difesa, con l'atto di appello, avrebbe omesso dì confrontarsi con il provvedimento di primo grado quanto alla provenienza della provvista per l'acquisto dell'immobile ove vivono la Dattilo ed i figli.

3. Il ricorso è inammissibile. Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. e, infatti, riservato esclusivamente al "condannato" e non può essere esteso né ai destinatari di misure di prevenzione personale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse) né, tantomeno, ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così