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Ordinanza — n. 27308/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for precluded grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were precluded under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court erred in weighing mitigating factors against aggravating ones and failed to reduce the sentence to the statutory minimum. The Court ruled that appeals against sentencing applications are limited to specific issues like the defendant's will or legal qualification, excluding general sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing applications are strictly limited to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general sentencing or mitigating circumstance disputes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precluded grounds sentencing application appeal mitigating circumstances statutory minimum penalty adeguamento della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 13/03/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Idato avviso alle_p_artij udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.12.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta delle parti, ha applicato a Giuseppe Procopio la pena concordata di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio;

2. ricorre per cassazione il difensore del Procopio lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen., 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.: rileva che il giudice è pervenuto a formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle concorrenti aggravanti senza procedere alla riduzione massima come anche a quantificare la pena in termini non corrispondenti al minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis