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Ordinanza — n. 27305/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27305/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Orlando Santo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding generic mitigating circumstances, arguing the reduction was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or arguments already adjudicated by the court of first instance are inadmissible in the stage of legality review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints generic mitigating circumstances stage of legality repetition of arguments attenuazione della pena alleggerimento della pena cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SANTO nato a TORINO il 08/11/1982 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Orlando Santo; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione dell'entità della riduzione di pena per le attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, evocando le modalità aggravate del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17