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Ordinanza — n. 27304/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and late generic evidence requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Ciobanu Ramona Mirabela inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments merely complained about the lower court's reasoning without providing new legal grounds, and her request for specific evidence was filed too late and lacked specificity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted only reproachful complaints of previously examined issues rather than valid legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 238 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of reproachful complaints of previously examined issues or if evidence requests are made tardily and generically without specifying their relevance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints late evidence request generic evidence interest of law allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 238 c.p.p.
art. 238 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBABU RAMONA MIRABELA nato a SEGARCEA( ROMANIA) il 10/05/1986 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ciobanu Ramona Mirabela; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego di rinnovazione istruttoria (primo motivo) e del diniego di acquisizione di atti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. (secondo motivo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 s. della sentenza impugnata, valorizzando anche il fatto che la richiesta di acquisizione di verbali ex art. 238 cod. proc. pen. era stata formulata soltanto all'atto della formulazione delle conclusioni, in udienza, costituendo, pertanto, motivo nuovo tardivo, ed era, peraltro, generica, non avendo l'appellante spiegato "se e quali testimonianze potrebbero incidere sulla posizione della Ciobanu e sotto quale profilo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i