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Ordinanza — n. 27303/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are mere factual complaints not admissible in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by D'Ambrosio Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of mitigating circumstances under specific criminal code articles, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected these claims because they constituted only factual complaints or repetitive criticisms already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Articles 114-62, comma 1, n. 6; 648, comma 2; 62-bis of the Criminal Code; appeals to the Court of Cassation are inadmissible if based solely on mere factual complaints or arguments already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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Criminal Procedure Law Court of Cassation Admissibility of Appeal Mitigating Circumstances Factual Complaints Procedural Costs Legality Review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Articles 114-62, comma 1, n. 6; 648, comma 2; 62-bis of the Criminal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO ANDREA nato a ASTI il 30/01/1998 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'ambrosio Andrea; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 114 - 62, comma primo, n. 6 - 648, comma secondo - 62-bis cod. pen., non sono consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, nell'ordine, pag. 14, pag. 13, pag. 15, pag. 14 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1