Italian Court dismisses appeals as late-filed and lacking required lawyer signatures under procedural codes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Lopez Marco and Puliero Giovanni inadmissible on procedural grounds. Lopez's appeal was rejected for being filed late, exceeding the statutory deadline for lodging cassation requests, while Puliero's appeal was rejected because it was not signed by a qualified lawyer as mandated by law. Consequently, the court ordered both applicants to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed within the statutory time limit and must be signed by a lawyer admitted to the special bar; failure to comply renders them inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOPEZ MARCO nato a BARI il 19/03/1987 PULIERO GIOVANNI nato a GRUMO APPULA 11 14/05/1990 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARI/dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Lopez Marco e Puliero Giovanni; ritenuto che l'imputato Lopez ha proposto tardivamente ricorso per cassazione in data 14/12/2021 contro la sentenza indicata in epig rare (essendo stata pronunciata la sentenza impugnata in data 16/07/2021, con riserva di giorni 90 per il deposito dei motivi, ed essendo stato rispettato mi predetto termine, l'impugnazione andava depositata entro il 28/11/2021); ritenuto che l'imputato Puliero ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. rien., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i