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Ordinanza — n. 27301/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed reasons under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Conti Anna Rita inadmissible de plano. The appellant challenged a first-instance sentence on grounds of motivation defects and violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming the lower court failed to acquit her. The court rejected these arguments because the appeal relied on a reason explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis of the same code, and contained false assertions about the sentencing document.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals must be lodged for reasons permitted by law; appeals citing prohibited grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 c.p.p. de plano dismissal prohibited appeal reasons Criminal Procedure Code remissione della pena alleggerimento della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione dell'art. 129 cod.
Artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ANNA RITA nato a ROMA il 01/12/1959 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Conti Anna Rita; rilevato che l'imputata ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione dell'elevato grado di negligenza palesato con la formulazione di un motivo di ricorso non consentito (oltre che macroscopicamente generico e viziato da affermazioni palesemente non corrispondenti al vero: la sentenza impugnata, estremamente diffusa, non è stata certamente redatta compilando "un modulo prestampato", come al contrario si legge a pag. 1 del ricorso);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso