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Ordinanza — n. 27300/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for filing in wrong court office violating criminal procedure filing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the grievance at the appellate court's registry instead of the trial court's registry. The appellant argued for a defense of necessity under Article 54 of the Penal Code, but the procedural error rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 582 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals must be filed at the registry of the court of origin; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure filing wrong court registry inadmissible appeal procedural defect court costs award impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod.pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza e mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.pen. nonché vizio della motivazione sul punto.
Art. 582 cod.proc.pen.
Invero, è inammissibile l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice a "quo", ai sensi dell'art. 582 cod.proc.pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5 bis, c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod.proc.pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 54 cod.pen
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza e mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.pen.
art. 582 cod.proc.pen
Invero, è inammissibile l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice a "quo", ai sensi dell'art. 582 cod.proc.pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art.
art. 616 cod.proc.pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYEZ MOOSAD LOUKA ROMANY nato il 30/06/1986 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOcr- D avvisogire_parli; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31 gennaio 2020, nei confronti di Fayez Moosad Louka Romany in relazione ai reati di cui agli artt. 6:33 e 639 bis cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza e mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.pen. nonché vizio della motivazione sul punto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

Invero, è inammissibile l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice a "quo", ai sensi dell'art. 582 cod.proc.pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, è prevista a pena di inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, i