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Ordinanza — n. 27299/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging failure to grant generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27299/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a precluded ground. The appellant argued that the first-instance judge erred by refusing to grant generic mitigating circumstances, which should have led to rejecting the plea bargain. The court ruled that such arguments fall outside the limited scope of cassation review for plea applications, which strictly covers the defendant's will, legal qualification, and penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Art. 62bis cod. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing judgments are admissible only for defects regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding arguments about the non-granting of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances plea bargain sentencing precluded grounds of appeal Art. 448 cod. proc. pen. motivi di cassazione attenuazione della pena rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 62bis cod. pen.
in relazione all'art. 62bis cod. pen. in quanto il primo giudice avrebbe dovuto ritenere l'imputata meritevole della concessione delle attenuanti generiche, e quindi rigettare la richiesta di patteggiamento.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore dell'Esposti lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 62bis cod. pen
in relazione all'art. 62bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI HENGY nato a CORREGGIO il 25/09/1985 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.12.2021 il GIP di Milano, su richiesta delle parti ha applicato a Esposti Hengy la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493ter cod. pen., con il beneficio della sospensione;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Esposti lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art. 62bis cod. pen. in quanto il primo giudice avrebbe dovuto ritenere l'imputata meritevole della concessione delle attenuanti generiche, e quindi rigettare la richiesta di patteggiamento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i