Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27297/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Iannantuono Loredana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for fraud, arguing errors in the reasoning. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances or repeated arguments already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Factual Grievances Legitimacy Proceedings Fraud Charge Procedural Costs Court of Cassation abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNANTUONO LOREDANA nato a LUCERA il 25/01/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iannantuono Loredana; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1