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Ordinanza — n. 27296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Pietro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (e della qualificazione giuridica dei fati accertati, per il ricorrente integranti gli estremi del mero illecito civile) e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite sanzioni pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata pena convenzionale infrazione commessa nell'azienda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Pietro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (e della qualificazione giuridica dei fati accertati, per il ricorrente integranti gli estremi del mero illecito civile) e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il