Ordinanza — n. 27296/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Pietro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (e della qualificazione giuridica dei fati accertati, per il ricorrente integranti gli estremi del mero illecito civile) e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Pietro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (e della qualificazione giuridica dei fati accertati, per il ricorrente integranti gli estremi del mero illecito civile) e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti accertati; pag. 4, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il