Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and rearguing merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Pillo Luciano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for fraud and the denial of general mitigating circumstances, arguing errors in fact-finding and legal reasoning. The court rejected these grounds because they constituted mere expressions of dissatisfaction with facts or repetitive arguments already properly evaluated and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals containing only factual complaints or merely reproducing arguments already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in proceedings for jurisdictional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PILLO LUCIANO nato a MONTESILVANO il 28/07/1961 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Pillo Luciano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato cli truffa e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s. della sentenza impugnata, guanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 3, quanto al diniego delle attenuanti generiche, legittimato dalle gravi modalità del fatto e dai precedenti penali dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis