Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and rearguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Wille Gerrit Arnoldus inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on fraud liability and sentencing, arguing they were incorrect. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints or merely reproduced points of criticism already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WILLE GERRIT ARNOLDUS nato il 05/12/1966 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Wille Gerrit Arnoldus; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il real:o di truffa e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s. della sentenza impugnata, quanto alla dichiarazione di responsabilità, e pag. 3 quanto al trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1