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Ordinanza — n. 27284/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism and generic mitigating circumstances, ruling appeals inadmissible for lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Fontanello Matteo and Luigi Alfonso inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellants argued for generic mitigating circumstances and challenged the certainty of the stolen property's origin, but the court found these complaints too vague and procedurally defective. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual findings on mitigating factors without specific grounds, and that the lower court's reasoning on the defendants' character was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic complaints regarding the lack of specific facts for mitigating circumstances or the origin of stolen goods are inadmissible, as the court of first instance's factual assessment on personality and crime characteristics is binding in the absence of contradictory errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances recidivism assessment receiving stolen goods procedural specificity sanzioni pecuniarie ricettazione flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Del resto, la lagnanza, previamente dedotta come motivo di appello, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale difettando del requisito di specificità richiesto ai sensi dell'art. 581, comma 1, lettera c) cod.
Art. 133 cod. pen.
1.2 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 10/06/2015, nei confronti di FONTANELLO Matteo e FONTANELLO Luigi Alfonso, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 133 cod. pen
1.2 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Falla
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Falla, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/201D, Giovane
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/201D, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FONTANELLO MATTEO nato a TORREMAGGIORE il 07/01/1983 FONTANELLO LUIGI ALFONSO nato a SAN SEVERO il 03/09/1957 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 10/06/2015, nei confronti di FONTANELLO Matteo e FONTANELLO Luigi Alfonso, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponevano ricorso entrambi gli imputati, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di responsabilità nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. 1.1 Quanto all'insussistenza del delitto di ricettazione per l'incertezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, si tratta di una doglianza del tutto generica e manifestamente infondata, anche alla luce del costante orientamento di questa Corte (v.

Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Falla, Rv. 277334), per il quale il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. Del resto, la lagnanza, previamente dedotta come motivo di appello, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale difettando del requisito di specificità richiesto ai sensi dell'art. 581, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., anche a fronte dell'ampia motivazione sul punto operata dal giudice di primo grado (v. pagg. 1-3 del provvedimento del tribunale di Foggia, come richiamate a pag. 4 dalla sentenza impugnata). 1.2 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/201D, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'ari:. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità degli imputati desunta dai precedenti per reati della stessa indole nonché sottolineando la mancanza sia di elementi favorevoli di valutazione ai fini della concessione che di esigenze di riduzione della pena (in ragione dell'attestazione - quanto alla pena della reclusione - al minimo edittale di anni due), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, dr cui all'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen..

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del