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Ordinanza — n. 27277/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it contains only factual complaints not allowed in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Alcamo Cristina inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific legal justification under Article 54 of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 54 cod. pen.: Appeals in the stage of legality are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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stage of legality factual complaints Article 54 Penal Code inadmissible appeal repetition of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 54 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCAMO CRISTINA nato a ERICE il 23/06/1998 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alcamo Cristina; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art.54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0