Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new factual arguments and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for the attempted theft charge and the sentencing calculation, claiming errors in motivation. The court rejected these arguments because they constituted new factual claims raised for the first time in the appeal stage or were merely complaints already adequately addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on new factual arguments or mere complaints regarding the lower court's assessment are inadmissible in the stage of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISU MARINELA nato il 08/01/1980 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Misu Marinela; ritenuto che il (di per sé estremamente generico) motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto tentato, non è consentito dalla legge perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche quale motivo di appello; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (pena e diniego delle attenuanti generiche), e del diniego dei benefici accessori (sospensione condizionale della pena e non menzione), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso