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Ordinanza — n. 27272/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to precluded grounds regarding sentencing in plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible. The applicants argued that the lower court failed to examine specific grounds for acquittal under Article 162ter of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such arguments are precluded in this instance, as the only permissible grounds for appeal against a plea agreement sentence relate to the defendant's will, legal qualification, or the sentence itself.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are limited to defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding precluded grounds regarding sentencing or general mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement sentencing precluded grounds of appeal Article 448 Criminal Procedure Code Article 129 Criminal Procedure Code motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibile in quanto articolati su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 162ter c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 162ter cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas
129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede
41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass.
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba
31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 28/11/1973 MUSUMECI ANTONIO nato a CATANIA il 09/06/1996 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO Idato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 13.7.2021, su richiesta delle parti, ha applicato ad Antonio Musumeci ed a Giuseppe Carbone la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 628 cod. pen.;

2. ricorre per cassazione, con ricorsi dal contenuto identico, il difensore e procuratore di entrambi gli imputati lamentando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati: rileva che la sentenza non ha operato alcun vaglio dell'inesistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato oltre che delle condizioni per ritenere la estinzione del reato ai sensi dell'art. 162ter cod. pen..

3. I ricorsi sono inammissibile in quanto articolati su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammen