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Ordinanza — n. 27264/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIANI VINCENZO nato a NERETO il 11/07/1985 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 29.4.2021, aveva riconosciuto Vincenzo Galliani responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte aquilana ha eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso al Galliani dal primo giudice;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di accettare regali ricettazione ricompensa rivendita vizio del consenso promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
pen.: rileva che la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
in considerazione della pena stabilita per il delitto di ricettazione di cui al comma 1 dell'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
2.2 mancanza di motivazione in merito alla derubricazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.: rileva la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIANI VINCENZO nato a NERETO il 11/07/1985 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 29.4.2021, aveva riconosciuto Vincenzo Galliani responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte aquilana ha eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso al Galliani dal primo giudice;

2. ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo Galliani lamentando: 2.1 manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. in considerazione della pena stabilita per il delitto di ricettazione di cui al comma 1 dell'art. 648 cod. pen. pur diminuita per le attenuanti generiche, non tenendo conto che il primo giudice aveva esplicitamente ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso della medesima disposizione e che il valore dei cavalli non era mai stato accertato.

Il motivo è generico ed aspecifico non tenendo conto la difesa che, pur avendo la Corte territoriale errato nel ritenere che il fatto non era stato ricondotto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., purtuttavia ha escluso la causa di non punibilità alla luce del valore dei cavalli ricettati che "... non consentiva il giudizio di particolare tenuità del fatto" (cfr., pag. 3 della sentenza). 2.2 mancanza di motivazione in merito alla derubricazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.: rileva la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. senza spiegarne le ragioni.

Il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta derubricazione nel reato nella ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. non solo in ragione dell'assenza degli ulteriori requisiti richiesti, con particolare riguardo alle modalità di ricezione dei beni, ma anche, implicitamente, alla luce della prova della sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione. Ed infatti il giudice del merito ha ritenuto ampiamente provato il dolo dell'imputato, valorizzando negativamente l'omessa della spiegazione fornita dall'imputato in riferimento all'origine dei beni in suo possesso, correttamente conformandosi - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

D'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel caso di specie, l'aver ricevuto due cavalli, da soggetto non meglio identificato e senza fornire attendibile spiegazione alternativa è certamente sintomatico del dolo - quanto meno eventuale (Sez.

U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324) - di ricettazione ed esclude la qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa del