Italian court dismisses appeal claiming omitted generic mitigating circumstances due to insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the alleged omission of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the court held that a judgment of fact on mitigating circumstances is unassailable in cassation if non-contradictory and based on preponderant elements. The decision affirmed that the lower court correctly relied on the gravity of the facts and the defendant's personality to deny mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance's decision on generic mitigating circumstances is unassailable in cassation if motivated by preponderant elements, requiring only reference to decisive factors rather than an exhaustive review of all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBIANO ANTONIO nato a MOTTOLA il 30/08/1970 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 29/04/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 27/11/2018, nei confronti di FABBIANO Antonio, in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 582, comma 2, e 635 cod. pen. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).
Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02).
Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato nonché sottolineando la mancanza di elementi favorevoli di valutazione (v. pag. 4 della sentenza impugnata), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi agli elementi - considerati preponderanti — di cui all'art. 133, comma 1, numero 1) e comma 2, numero 2 cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell