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Ordinanza — n. 27259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIUTO NICOLA nato a CASTEL DI SANGRO il 20/05/1952 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, in data 19 febbraio 2018, nei confronti di Ricchiuto Nicola in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124, 129, n. 1 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata, che reitera quella già sottoposta al vaglio del giudice d'appello, da lui puntualmente disattesa, dovendo la stessa considerarsi non specifica.

Regesto Legislator

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art. 646 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124, 129, n. 1 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata, che reitera quella già sottoposta al vaglio del giudice d'appello, da lui puntualmente disattesa, dovendo la stessa considerarsi non specifica.

Parole chiave

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termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini indebito credito contestato azione di indebito arricchimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod.pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, in data 19 febbraio 2018, nei confronti di Ricchiuto Nicola in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIUTO NICOLA nato a CASTEL DI SANGRO il 20/05/1952 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, in data 19 febbraio 2018, nei confronti di Ricchiuto Nicola in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124, 129, n. 1 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata, che reitera quella già sottoposta al vaglio del giudice d'appello, da lui puntualmente disattesa, dovendo la stessa considerarsi non specifica.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 23759; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

E nel caso in esame la Corte territoriale aveva motivato, a pagina 3 della sentenza impugnata, che la persona offesa aveva acquisito assoluta certezza della mancata restituzione dei beni da parte dell'imputato solo dopo la diffida, volta ad ottenere la risoluzione del contratto; pertanto, la querela doveva ritenersi tempestiva. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro