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Ordinanza — n. 27256/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints not permitted in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Del Degan Roberta inadmissible. The appellant contested the lower court's reasoning regarding fraud liability, arguing it was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and repeated arguments already properly evaluated by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints review fraud liability appeal repetitive arguments dismissal procedural exhaustion requirement abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DEGAN ROBERTA nato a MORBEGNO il 03/08/1972 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; k visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Del Degan Roberta; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/