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Ordinanza — n. 27253/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellate court adequately addressed arguments despite electronic filing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court properly addressed the defense's arguments regarding the counterfeit badge and the electronic filing of conclusions. The defense argued that the appellate court failed to evaluate the written submission sent via PEC and omitted a detailed assessment of the recidivism issue. The court held that the appellate judgment's reasoning sufficiently refuted these points, and the lack of a paper copy for the emergency COVID-19 measures did not constitute a nullity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 23bis comma 1 DL 137 del 2020: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning logically refutes the arguments raised in the defense's written submission, even if the submission was sent electronically rather than in paper form, as no nullity arises from the absence of a physical copy under emergency measures.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility electronic filing PEC appellate court reasoning COVID-19 emergency measures nullity of judgment recidivism assessment court costs and fine contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23bis comma 1 DL 137 del 2020
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà Francesco
Sez. 6, Sentenza n. 46086 del 19/10/2021, Stanek Gabriel
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO GENNARO nato a NAPOLI il 21/03/1966 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Gennaro Scognamiglio responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia che i giudici di secondo grado hanno rimodulato escludendo la contestata recidiva;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Scognamiglio lamentando violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione avendo la Corte di Appello omesso di certificare l'avvenuto deposito, valutare e motivare, sulle conclusioni scritte e memoria depositate tramite PEC ai sensi dell'art. 23bis comma 1 DL 137 del 2020; segnala che nello scritto difensivo era stata sottolineata la necessità di una valutazione approfondita la circostanza secondo cui il ricorrente era stato trovato in possesso di un'unica fascetta contraffatta, assolutamente compatibile con la partecipazione al concerto di Max Pezzali.

Il ricorso è inammissibile. È sufficiente, infatti, scorrere il contenuto delle considerazioni contenute nella memoria allegata al ricorso ed asseritamente trasmessa alla Corte di Appello, per rendersi conto di come nella occasione la difesa avesse insistito su elementi e circostanze che i giudici del gravame di merito hanno in realtà perfettamente colto e su cui hanno congruamente ed esaustivamente motivato sulla scorta delle emergenze istruttorie. D'altra parte, vale comunque il principio per cui l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr., per tutte, Sez. 5 - , Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà Francesco, Rv. 280670 - 01).

Per altro verso si è pure chiarito che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 46086 del 19/10/2021, Stanek Gabriel, Rv. 282297 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C